Per la responsabilità dell’avvocato basta la prova dell’incarico

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Secondo la Corte di Cassazione (ord. 8863/2021) per far sorgere l’obbligo dell’avvocato di fornire assistenza è sufficiente dimostrare di aver dato incarico ad agire, non potendosi provare il rilascio della procura che rimane nella disponibilità dell’avvocato.

La decisione

Un ex-cliente agiva in giudizio nei confronti di un avvocato lamentando di aver incaricato il medesimo legale di intraprendere un giudizio per avere l’indennizzo da irragionevole durata di un procedimento conclusosi davanti al TAR dopo nove anni dal suo inizio ma di avere appreso che il suddetto avvocato non aveva mai dato corso all’incarico, facendo così perdere la possibilità di avere l’indennizzo previsto dalla legge.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provata la procura alle liti: in quel giudizio era stata formulata richiesta per una prova testimoniale per dimostrare di aver rilasciato procura al difensore, ma il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la prova orale stante il divieto di cui all’art. 2725 c.c.

Essendo stato rigettato anche l’appello sulla base delle medesime ragioni di rigetto da parte del Tribunale, veniva successivamente presentato ricorso per cassazione: secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che per provare la responsabilità del professionista debba essere fornita la prova scritta della procura e non già la prova orale del mandato, in quanto provato quest’ultimo è provata la prima (procura).

La Corte di Cassazione, nell’accogliere l’impugnazione, rilevava che il ricorrente non agiva per la dimostrazione della procura, atto soggetto a prova scritta, ma semplicemente della circostanza, di mero fatto, di aver dato un incarico al difensore.

La Cassazione ricordava, quindi, che “mandato” e “procura” sono atti distinti: mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 13963 del 2006; Cass. n. 14276 del 2017).

Nel corso del giudizio la ricorrente chiedeva di provare di avere dato incarico al difensore, non potendo del resto provare di aver rilasciato procura, che è atto che rimane nella disponibilità dell’avvocato.

Secondo la Cassazione del resto, la dimostrazione di un incarico (ossia del contratto d’opera) è sufficiente a far sorgere l’obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere a farsi rilasciare procura ad agire, con la conseguenza che il cliente è sufficiente che dimostri di aver dato incarico ad agire (contratto d’opera) e questa dimostrazione era richiesta in sede giudiziale, e non aveva bisogno di allegazione di prova scritta, e dunque non v’erano i limiti di prova testimoniale previsti per quest’ultima.