IL PRINCIPIO DI DIRITTO
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notificazione deve avvenire attraverso l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
La decisione
La Corte d’appello di Genova rigettava l’appello avverso la sentenza che aveva respinto una opposizione ad un’ordinanza ingiunzione, richiamando, a fondamento della pronuncia, la sentenza n. 6242/2017 della Corte di Cassazione che sosteneva che, ai sensi della L. n. 890/1982, art. 8, in ipotesi di mancato recapito dell’atto notificato a mezzo posta, ai fini della regolarità della procedura di notificazione, deve ritenersi non necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D. o seconda raccomandata), essendo sufficiente la prova della spedizione della stessa desumibile dall’annotazione del relativo numero di raccomandata da parte dell’agente postale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione (ord. n. 6363 del 5.3.2020) rilevava che doveva ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale posto dalla Corte d’appello di Genova a base della propria pronuncia.
Ricordava, infatti, che la stessa Corte di Cassazione, con la successiva ordinanza n. 15374 del 13/06/2018, ha affermato che al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato.
In seguito, tale orientamento è stato consolidato, in particolare con l’ordinanza n. 5077 del 21/02/2019 la quale ha chiarito la necessità dell’avviso di ricevimento della CAD affermando che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.
Anche la più recente ordinanza n. 16601 del 20/06/2019 ha ribadito che “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.