L’istanza per la rottamazione comporta la rinuncia alla prescrizione

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Secondo il Tribunale di Roma (sent. 6602/2020) la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli costituisce un’implicita rinuncia ad opporre la prescrizione dell’azione di riscossione del credito.

La decisione

Una società impugnava davanti al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro una cartella di pagamento e diversi avvisi di addebito emessi dall’INPS. Fra i motivi del ricorso, la ricorrente sollevava l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo, unitamente ad altre doglianze, ma negli allegati al ricorso, produceva la documentazione inerente la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva espresso l’accoglimento della richiesta di definizione agevolata presentata, nel 2019, con riferimento alla cartella di pagamento e ai tre avvisi di addebito impugnati nel giudizio.

Il Tribunale respingeva il ricorso rilevando che fra la documentazione allegata vi era anche la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale era stata accolta la richiesta di definizione agevolata: l’accesso alla procedura in questione costituisce implicita ma inequivocabile rinuncia ad avvalersi della prescrizione eventualmente già maturata.

Tale conclusione, ad avviso del giudice di merito, troverebbe conferma nell’orientamento della Corte di Cassazione i cui principi sarebbero applicabili anche alla nuova procedura di definizione agevolata richiesta ed ottenuta dalla società ricorrente.

Secondo la Cassazione, infatti, con specifico riferimento al debito contributivo, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del DL n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998 (benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso) unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. civ. 26.4.2017 n. 10327).

Inoltre, l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, da parte della società ricorrente, comprovava la conoscenza da parte della stessa a quella data dei titoli impugnati nel presente giudizio: con la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, in quanto tardivi rispetto al termine di 20 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati, dei motivi di impugnazione relativi ai pretesi vizi formali dei titoli impugnati (invalidità e/o inesistenza della procedura di notificazione dell’avviso di accertamento; nullità delle cartella per omessa o insufficiente motivazione e per genericità dei suoi elementi; mancanza di firma del dirigente sull’estratto del ruolo).