IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Per la Corte di Cassazione (ord. n. 3005 del 7.2.2020) in forza del principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché incontestato, è precluso far valere la prescrizione se riferita ad un atto non impugnato.
La decisione
Ad un contribuente, socio illimitatamente responsabile di una società, veniva notificata il 21.04.2009 una cartella di pagamento che però non veniva impugnata nei termini di legge, così acquisendo definitività.
Anni dopo, il medesimo contribuente, impugnava la successiva intimazione di pagamento portante le medesime somme di cui alla cartella non impugnata: nello specifico, a sostengo della propria difesa, rilevava la prescrizione del credito fatto valere per irregolarità della notificazione degli atti interruttivi della prescrizione.
La controversia giungeva quindi davanti alla Corte di Cassazione la quale accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il giudice di legittimità precisava che, preso atto che la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente non era stata impugnata, qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Rinviando a proprie precedenti pronunce, la Cassazione ricordava che l’intimazione di pagamento, che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, co. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che questi vizi non potevano essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta: tale principio era stato già affermato da talune pronunce (Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013) ancorché riferite al caso di una cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo.
Ad avviso della Corte di Cassazione la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella esattoriale, poteva essere esaminata solamente nel caso in cui si fosse stato accertato che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016).