Spese di esecuzione dovute dalla notifica del pignoramento

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Secondo la Corte di Cassazione (ord. 9877/2021) le spese necessarie per attivare il pignoramento sono dovute dal momento dell’avvenuta consegna dell’atto di pignoramento all’ufficiale giudiziario.

La decisione

Una banca pagava spontaneamente un proprio debito omettendo però di includere anche le spese relative all’atto di pignoramento già notificato.

La Corte di Cassazione, investita della questione, traeva spunto per riepilogare il trattamento sia delle spese relative al precetto (atto che precede il pignoramento) sia quelle relative al pignoramento, osservando che se il pagamento spontaneo (in quanto integralmente satisfattivo dell’importo dovuto a quella data) deve ritenersi avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione, certamente quest’ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente.

Se, al contrario, il pagamento deve ritenersi intervenuto dopo l’inizio dell’esecuzione, le spese di pignoramento (e comunque le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore) certamente sarebbero dovute dal debitore e, di conseguenza, anche al fine di valutare l’integrale satisfattività del pagamento stesso (e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva), se ne dovrebbe tener conto.

In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta del c.d. principio di causalità – siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento. Conseguentemente, se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., co. 1

Ad avviso della Corte di Cassazione altrettanto deve affermarsi con riguardo alle spese di esecuzione: queste sono dovute al creditore procedente, se causate dall’inadempimento del debitore; di conseguenza, laddove quest’ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l’avvenuta consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese.

Dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1.