IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 27181/2020) la cartella di pagamento inviata tramite PEC non deve essere sottoscritta con firma digitale.
La decisione
Una società impugnava una serie di estratti di ruolo, un precedente avviso di accertamento e una intimazione di pagamento, rilevando, fra i vari motivi di impugnazione, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e contestando la pretesa impositiva.
La CTR della Campania accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che non vi fosse prova della notificazione delle cartelle di pagamento, a mente delle specifiche tecniche richieste dalla legge, con particolare riferimento alla mancanza della sottoscrizione digitale (PDF/A o con estensione.p7m) nel documento allegato alle mail trasmesse a mezzo PEC, costituito dalla cartella oggetto di notificazione. Considerava, pertanto, la notificazione delle cartelle inesistente e non sanata dalla indicazione, nell’oggetto delle PEC, dei numeri delle cartelle.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto.
Nella parte qui di interesse la Corte di Cassazione rilevava che è principio condiviso che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948).
Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461).
Conseguentemente, ad avviso della Cassazione la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta digitalmente con estensione “pdf/A” o “.p7m”, deducendo da tale circostanza la nullità della notificazione, non ha fatto buon governo di tali principi.