IL PRINCIPIO
E’ legittima la notifica di una cartella di pagamento agli eredi impersonalmente e collettivamente al vecchio indirizzo del defunto, se gli eredi non comunicano le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale all’ufficio dell’imposte del domicilio fiscale del dante causa.
IL FATTO
Costituisce principio ben noto che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Con l’ulteriore precisazione che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del D.Lgs. n. 472/1997 e 7 della L. 689/1981, l’obbligazione al pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi. Peraltro, in caso di riscossione nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo continua ad essere disciplinata dall’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 e va operata a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso. Stante tale quadro normativo, in caso di decesso di un contribuente, l’Agente della Riscossione si trova a dover individuare a quale indirizzo notificare la cartella di pagamento per un ruolo intestato al de cuius. Se non viene comunicato nulla da parte degli eredi, la cartella può essere legittimamente recapitata gli eredi collettivamente ed impersonalmente presso il vecchio indirizzo del de cuius: con il rischio che i medesimi eredi, non frequentando il domicilio del defunto, non avranno notizia di eventuali cartelle se non con l successivo atto di riscossione posto in essere nei propri confronti. Viceversa se gli eredi hanno comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale entro 30 giorni dalla notifica, la cartella andrà notifica personalmente agli eredi all’indirizzo comunicato.
IL DECISUM
La legittimità della notifica al vecchio indirizzo del de cuius è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione (sent. 228 del 9.1.2014) in base alla quale “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l’atto impositivo, intestato al dante causa, può essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, indirizzando l’atto impersonalmente e collettivamente agli eredi, purché questi non abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, in quanto la norma, dettata specificamente in materia di notificazione di atti tributari, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l’avvenuta comunicazione nei trenta giorni da parte dei singoli eredi, senza alcun accenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione previsto dalla disciplina processualcivilistica (artt. 30, 286, 330 e 477 c.p.c.) per la validità della notificazione collettiva e impersonale”. In tal modo, è posto a carico degli eredi un vero e proprio onere di informazione, ricadendo sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento mentre gli uffici finanziari vengono dispensati dalla ricerca e specifica individuazione di ciascun erede.
Viceversa è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 C.P.C. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell’atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto.
Nello specifico, l’art. 65 del citato D.P.R. n. 600/1973 prevede che gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale e tale comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
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