E’ impugnabile l’estratto di ruolo di Equitalia?

IL PRINCIPIO

Secondo la Corte di Cassazione è ammissibile l’impugnazione della cartella e/o del ruolo (e non, quindi, dell’estratto di ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione.

IL FATTO 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015 hanno sciolto il nodo sul contrasto giurisprudenziale formatosi intorno alla ammissibilità del ricorso al giudice tributario avverso l’ “estratto di ruolo”.

IL DECISUM

Nello specifico, è stato chiarito che è ammissibile l’impugnazione della cartella e/o del ruolo (e non, quindi, dell’estratto di ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione. Infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 546/1992, impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima. Per questo, viene riconosciuto che il contribuente può (e non deve) impugnare la cartella per far valere l’illegittimità della notificazione nel momento in cui ne viene a conoscenza, senza attendere un successivo atto della riscossione.

Infatti, non di rado capita che il contribuente possa venire a conoscenza dell’esistenza di una cartella di pagamento successivamente (e indipendentemente) dalla notificazione della stessa: ad esempio, con l’acquisizione dell’estratto di ruolo presso gli uffici di Equitalia, oppure con la conoscenza di un fermo dell’auto tramite una visura presso l’ufficio del pubblico registro automobilistico (PRA) o di un’ipoteca al momento della cessione di un immobile o, ancora, dopo aver chiesto il certificato delle pendenze fiscali all’Agenzia delle Entrate (ad es. in caso di cessione di azienda, in vista della partecipazione ad appalti o per altra ragione).

La mancata conoscenza della cartella potrebbe essere dovuto ad un vizio del procedimento di notificazione: ad esempio, la cartella potrebbe non essere stata notificata (ipotesi rara ma possibile). Oppure, potrebbe essere stata notificata in maniera irregolare, determinando il mancato ricevimento della medesima. In questo caso, dunque, il contribuente può (e non deve) impugnare la cartella per far valere l’illegittimità della notificazione nel momento in cui ne viene a conoscenza. Oppure, potrebbe anche decidere di far valere il vizio di notifica della cartella, impugnando il successivo atto notificatogli.

Poiché l’impugnazione non ha ad oggetto l’estratto di ruolo ma la cartella di pagamento e/o il ruolo, sarebbe opportuno indicare, sia nel ricorso che nella nota di iscrizione a ruolo, che l’atto impugnato è la cartella di pagamento. La inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, comporta la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse, ex art. 100 c.p.c., del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.