IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Per il Tribunale di Milano (decr. 26.10.2021) è inammissibile la domanda del debitore incapiente ex art. 14-quaterdecies L. 3/2012 se il suo reddito è superiore alla soglia minima di accesso.
La decisione
Un soggetto chiedeva di essere ammesso all’esdebitazione ex art. 14-quaterdecies L. 3/2012, prevista per il debitore incapiente sia come soggetto privo di alcun reddito sia come soggetto che dispone di un reddito così esiguo, da essere appena sufficiente per un mantenimento dignitoso proprio e dei propri familiari.
Il Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità della domanda per carenza del presupposto reddituale. Nello specifico, rilevava che il legislatore ha individuato al co. 2 dell’art. 14-quaterdecies L. 3/2012 una formula fissa di reddito minimo che si può trattenere e va computato ai fini del sostenimento delle spese, indipendente da quelli che sono i reali esborsi necessari nel singolo caso concreto: ciò al fine di non demandare al giudice valutazioni, necessariamente molto discrezionali, riguardo alla quantificazione delle spese per il sostentamento del debitore e dei suoi familiari.
La soglia minima d’accesso coincide con l’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l’ISEE in base al numero di componenti del nucleo famigliare: si tratta di un livello minimo di reddito che permette ugualmente l’accesso alla procedura, essendo legalmente previsto che il contenuto economico del reddito è tale che non ha in se utilità che potrebbero essere poste a base di un provvedimento di liquidazione del patrimonio.
L’eccesso di reddito rispetto a tale soglia ha una valenza ostativa oggettiva al momento dell’ammissione al benefìcio, di cui rappresenta un “argine ” per evitare il lievitare di migliaia di aspiranti in più.
Se, invece si presenta eccezionalmente, dopo l’esdebitazione, come sopravvenienza, nel periodo sottoposto a controllo (4 anni), non produce decadenza dal benefìcio, già concesso, e non consente la sua apprensione in favore dei creditori se non in presenza di una precisa condizione economica quantitativa: infatti il legislatore ha ritenuto che non vi sia una convenienza (valutando il rapporto costi della procedura – benefici dei creditori), ad apprendere la somma se essa non supera il 10 % dell’importo dei debiti totali esdebitati.
La funzione dell’importo del reddito minimo maggiorato del 10% dei debiti è differente rispetto al reddito minimo di accesso. Esso rappresenta da un lato il giustificativo sociale del benefìcio, che rende accettabile dal punto di vista dei creditori l’imposizione dell’esdebitazione “coattiva” gratuita. Mentre il limite del reddito minimo è fisso e immediatamente determinabile, rendendo in qualche modo più semplice stabilire chi ha diritto alla esdebitazione dell’incapiente, la scelta di colpire redditi sopravvenuti ed apprenderli si verifica solo al lievitare del reddito non in maniera fissa, ma proporzionale all’ammontare dei debiti, per cui ogni soggetto ha un importo di incremento accettabile diverso dall’altro ed inoltre cresce esponenzialmente in connessione coll’aumento dei debiti.
Se un soggetto ha un reddito minimo di 1500 euro per dodici mesi calcolato ex art. 14-quaterdecies, e 40.000 euro di debiti esdebitati, il suo incremento tollerabile è al di sotto di euro 4.000 all’anno, mentre se ha un ammontare dei debiti di 400.000 euro il suo incremento tollerabile è di al di sotto di 40.000 euro l’anno!
Nel caso in esame la soglia del reddito minimo corrispondeva ad € 18.292,04, essendo il nucleo familiare del debitore composto da 3 persone, mentre dalla relazione dell’OCC emerge che il reddito per l’anno 2020 corrispondeva ad € 18.796,62: tale eccedenza, ad avviso del Tribunale, non consente l’accesso all’esdebitazione.