Studio Legale Guerra ti assiste nelle procedure necessarie alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
sovraindebitamento
Le Procedure di sovraindebitamento
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14) disciplina diverse procedure attivabili dal debitore-sovraindebitato:
Ristrutturazione dei debiti del consumatore:
è una procedura fruibile solo dal “consumatore”, considerandosi come tale anche la persona fisica che, seppur socio di società di persone, acceda alla procedura per ristrutturare i debiti estranei a quelli sociali. Anche il fideiussore che ha agito per scopi familiari e che ha rilasciato garanzie in favore di società può accedere a tale istituto. Nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore l’omologazione è soggetta solo al vaglio del Giudice (non è quindi necessario il consenso dei creditori) ma per l’ammissione della proposta è indispensabile che il debitore-consumatore non abbia determinato il proprio sovraindebitamento “con colpa grave, malafede o frode”. Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede la possibilità di escludere dalla procedura i debiti per il mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, garantito da ipoteca, che sia in regola con i pagamenti; qualora non lo fosse, il debitore-consumatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a pagare le rate scadute.
Concordato minore:
è una procedura fruibile solo per il debitore professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa o ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza con esclusione del consumatore. Il concordato minore può contenere la domanda di continuità aziendale o professionale oppure avere natura liquidatoria ed in tal caso occorre che sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Liquidazione controllata dei beni:
tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all’apertura di una procedura di liquidazione controllata se non dovesse risultare praticabile la scelta del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. In questo caso il Debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (con esclusione solo dei beni indicati dall’art. 268 comma 4 CCII). L’apertura della procedura della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Per la sua apertura non è necessario il consenso dei creditori.
Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato. Al termine della procedura è prevista la possibilità di ottenere, al ricorrere di determinati presupposti, il beneficio della liberazione (detta anche “esdebitazione” o “inesegibilità”) rispetto a tutti i debiti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Esdebitazione del debitore incapiente:
è una procedura che può essere richiesta dal debitore, persona fisica, che sia meritevole e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ed è concessa solo per una volta; è comunque fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal decreto di esdebitazione laddove sopravvengano ulteriori utilità rilevanti che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, valutazione, questa, da effettuare su base annua.
Procedure familiari:
i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 20.05.2016 n. 76.