IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Per la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (sent. 1115/2020) in caso di annullamento, da parte dell’ente impositore, di un avviso di accertamento in fase di mediazione al contribuente sono riconosciute le spese di lite.
La decisione
Un contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna un avviso di accertamento in materia di tassa rifiuti che il Comune gli aveva notificato.
Costituitosi in giudizio, il Comune rilevava di aver annullato l’atto impugnato e chiedeva l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese per aver data immediata comunicazione dell’annullamento alla controparte.
Il contribuente, all’udienza di discussione, insisteva per la condanna della controparte alle spese legali, sulla base del principio della soccombenza virtuale e la CTP accoglieva tale domanda, condannando il Comune alle spese di lite, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Avverso detta sentenza il Comune proponeva appello sostenendo che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile poiché presentato contro un atto che non esisteva più in quanto annullato nella fase della mediazione: inoltre, chiedeva la riforma della sentenza anche nella parte in cui aveva disposto la condanna alle spese legali ritenendole non dovute.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello rilevando che qualora in un ricorso-reclamo tributario siano state chieste le spese giudiziali, la mancanza di interesse ad agire non ricorre finché le spese giudiziali non siano state pagate, atteso che la pretesa non si limita alla sostanza del provvedimento, ma anche alle spese necessarie per proporre il ricorso-reclamo.
Per proporre il reclamo-ricorso per gli importi superiori a Euro 3.000,00, occorre obbligatoriamente il ministero del difensore (art. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del 1992). Ne consegue che l’annullamento in autotutela in sede di mediazione di un atto impositivo impugnato non determina ex se il venir meno dell’interesse ad agire in capo al contribuente se non è accompagnato, qualora richiesto nel ricorso-reclamo, come nel caso oggetto del giudizio, dalla proposta di pagamento delle spese di lite, salvo che le parti si siano diversamente accordate.
In tal senso, ricorda la Corte territoriale, si è pronunciata anche la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità del comma 3 dell’art. 46 relativamente alla compensazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere con sent. 12 luglio 2005 n 274. Residua infatti la domanda accessoria delle spese di lite, che sono necessarie per l’instaurazione della fase precontenziosa stante il disposto delle norme sopra indicate.
Legittimamente il contribuente che ha visto annullato l’atto in fase di mediazione, qualora non ottenga una rifusione delle spese che ha sostenuto per la presentazione del reclamo-ricorso, può adire il Giudice ove non ritenga di rinunciarvi. Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di cessazione della materia del contendere le spese devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. n 31955 del 11 dicembre 2018).