IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Per la Corte di Cassazione (sent. n. 31479 del 03.12.2019, n.) è illegittima la notifica tributaria tramite il servizio “Seguimi” in quanto ipotesi non prevista dalla normativa sulle notificazioni.
La decisione
Un contribuente impugnava davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale una cartella di pagamento per sanzioni in materia di IVA, lamentando, fra gli altri motivi, che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all’emissione della cartella, non gli erano stati notificati.
La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente ma in sede di appello, presentato dall’Agenzia delle Entrate soccombente, la Commissione Tributaria Regionale considerava gli avvisi di accertamento ritualmente notificati. Secondo il giudice dell’appello l’ufficio avrebbe consegnato alle poste le raccomandate degli avvisi indirizzati al domicilio fiscale del contribuente come dai dati dell’anagrafe tributaria. I plichi sarebbero stati restituiti dalle poste con la scritta “Seguimi” ed inoltrati al nuovo indirizzo di cui il contribuente aveva chiesto l’attivazione e la documentazione sarebbe stata consegnata a “persona delegata al ritiro”.
Stante la pronuncia sfavorevole, il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione ritenendo che la sentenza avrebbe errato nel considerare correttamente eseguita la notificazione degli avvisi di accertamento in un luogo diverso dal domicilio fiscale.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rilevando che risultava pacifico che la notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale non fosse avvenuta nel domicilio fiscale del contribuente: dalla sentenza impugnata risultava, infatti, che gli avvisi di accertamento, dapprima inviati al domicilio fiscale del contribuente, fossero stati restituiti con la scritta “Seguimi” e che l’Agenzia delle Entrate avrebbe quindi provveduto ad un successivo inoltro degli stessi al nuovo indirizzo, in un comune diverso rispetto a quello dove si trovava il domicilio fiscale del destinatario.
Secondo i Giudici di Legittimità la C.T.R. avrebbe equiparato l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio “Seguimi” (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) al domicilio eletto.
Al contrario, l’attivazione del servizio “Seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione.
La notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, era stata compiuta in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, né può ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati al contribuente.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.