Intervento nel pignoramento ed adesione agevolata non si piacciono

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per l’Agenzia delle Entrate (risp. interp. n. 266/2020), l’estinzione delle esecuzioni ex art. 3 co. 13 del D.L. n. 119/2018, con il pagamento della prima rata da “rottamazione” dei ruoli non si applica in caso di intervento dell’Agente della riscossione in procedure iniziate da terzi.

La decisione

Nell’ambito di una procedura di interpello un contribuente rappresentava di essere soggetto ad una procedura esecutiva immobiliare, azionata da un istituto bancario, nella quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva effettuato un intervento per il recupero di crediti. Dopo la conversione del pignoramento, il contribuente aveva pagato tutte le rate dovute fino all’entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 in forza del quale aveva manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata ivi prevista e lo stesso agente della riscossione aveva accolto la sua domanda.

Lamentava il contribuente che nonostante il pagamento di tutte le rate scadute anziché dichiarare estinto il proprio intervento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell’ambito della procedura esecutiva aveva quantificato il proprio credito, indicando, peraltro, una somma superiore.

In risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il co. 10 dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha stabilito che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il successivo co. 13 prevede che limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la normativa richiamata non contempla, né potrebbe, le procedure esecutive avviate da terzi nelle quali sia intervenuto l’agente della riscossione.

In tale contesto, tuttavia, per effetto delle disposizioni in commento, viene sostanzialmente a determinarsi una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo) posto a base dell’intervento nel processo esecutivo immobiliare, che, ove sopravvenuta successivamente all’intervento stesso, determina la sospensione cosiddetta esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto, che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo.

L’intervento, infatti, provoca due effetti distinti, vale a dire, il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato ed il diritto di partecipare all’espropriazione provocandone i singoli atti. Soltanto in tale ultima evenienza, e cioè di effettivo compimento di atti di impulso, si realizzerebbe una forma di esercizio dell’azione esecutiva, sebbene di tipo meramente accessorio, preclusa dal pagamento della prima rata della rottamazione per effetto dell’art. 3, co. 13, lett. b) del D.L. n. 119 del 2018.

Conclude l’Agenzia delle Entrate riferendo che ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l’integrale pagamento dell’importo da corrispondere a titolo di definizione, l’agente della riscossione parteciperà alla stessa distribuzione, nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore a tale titolo.

Il diritto dell’agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene, invece, meno allorché, anteriormente alla stessa distribuzione, il debitore abbia completato il pagamento dell’importo di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 119 del 2018.